131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 75

Lo Stato e i Comuni prendono i provvedimenti necessari per prevenire e contrastare efficacemente le catastrofi e le situazioni di emergenza.

Art. 75

Staat und Gemeinden treffen die notwendigen Massnahmen, um Katastrophen und Notsituationen vorzubeugen und sie zu bewältigen.

 

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