131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 37

Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali e sociali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati.

Art. 37

Die Behörden sorgen dafür, dass die Grund- und Sozialrechte, soweit sie sich dazu eignen, auch unter Privaten wirksam werden.

 

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