131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 36

1 Ogni persona nel bisogno ha il diritto di essere alloggiata in modo appropriato, nonché di ottenere le cure mediche essenziali e gli altri mezzi indispensabili al mantenimento della sua dignità.

2 Ogni persona che venga a trovarsi in una situazione di bisogno in quanto vittima di un reato grave, di una catastrofe naturale o di altri simili eventi ha diritto a un sostegno appropriato.

3 I fanciulli e gli adolescenti vittime di reati hanno diritto a un aiuto speciale.

Art. 36

1 Wer in Not ist, hat Anspruch auf angemessene Unterkunft, medizinische Grundversorgung und weitere für ein menschenwürdiges Dasein unerlässliche Mittel.

2 Wer als Opfer einer schweren Straftat, einer Naturkatastrophe oder ähnlicher Ereignisse in Not ist, hat Anspruch auf angemessene Unterstützung.

3 Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besondere Hilfe, wenn sie Opfer von Straftaten sind.

 

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