131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 142

1 Le altre Chiese e comunità religiose sono rette dal diritto privato.

2 Se la loro importanza sociale lo giustifica e se rispettano i diritti fondamentali, esse possono ottenere prerogative di diritto pubblico o fruire di uno statuto di diritto pubblico.

Art. 142

1 Die anderen Kirchen und Religionsgemeinschaften unterstehen dem Privatrecht.

2 Sie können öffentlich-rechtliche Befugnisse erhalten oder öffentlichrechtlich anerkannt werden, wenn ihre gesellschaftliche Bedeutung es rechtfertigt und wenn sie die Grundrechte beachten.

 

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