131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 141

1 Lo Stato accorda uno statuto di diritto pubblico alle Chiese cattolica romana e evangelica riformata.

2 Le Chiese riconosciute sono autonome. La loro organizzazione richiede l’approvazione dello Stato.

Art. 141

1 Die römisch-katholische und die evangelisch-reformierte Kirche sind öffentlich-rechtlich anerkannt.

2 Die anerkannten Kirchen sind autonom. Ihr Statut untersteht der staatlichen Genehmigung.

 

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