131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

Art. 70 Gran Consiglio

1 Gli aventi diritto di voto eleggono alle urne i membri del Gran Consiglio, secondo il sistema proporzionale.

2 La legge determina i circondari elettorali e disciplina la procedura di ripartizione dei seggi.

Art. 71 Regierungsrat

Die Stimmberechtigten wählen die Mitglieder des Regierungsrates an der Urne nach dem Mehrheitswahlverfahren.

 

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