131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

Art. 69 Legislazione e competenze materiali

1 La Landsgemeinde è competente per modificare la presente Costituzione. Emana inoltre sotto forma di legge tutte le disposizioni fondamentali e importanti.

2 Per altro, essa è competente per:

a.
approvare i trattati intercantonali e gli altri trattati, se questi concernono un oggetto di rango costituzionale o legislativo o una spesa secondo la lettera b;
b.
decidere tutte le spese uniche di oltre 1 milione di franchi destinate a un medesimo scopo e liberamente determinabili, nonché tutte le spese ricorrenti di oltre 200 000 franchi annui destinate a un medesimo scopo e liberamente determinabili;
c.
acquistare fondi a trattative private, a titolo di investimento o a titolo previdenziale, se il prezzo supera i 5 milioni di franchi;
d.
prendere le altre decisioni sottopostele dal Gran Consiglio;
e.
stabilire l’aliquota fiscale.

3 La Landsgemeinde può delegare le sue attribuzioni al Gran Consiglio o al Consiglio di Stato per quanto la delega si restringa a un campo determinato e ne siano precisati scopo ed estensione.

46 Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell’AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).

Art. 70 Landrat

1 Die Stimmberechtigten wählen die Mitglieder des Landrates an der Urne nach dem Verhältniswahlverfahren.

2 Das Gesetz legt die Wahlkreise und das Verteilungsverfahren fest.

 

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