131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

Art. 33 Ospedali e ricoveri

1 Il Cantone garantisce l’esercizio di un ospedale ubicato in territorio glaronese (ospedale cantonale). La legge disciplina le prestazioni che devono essere fornite dall’ospedale cantonale e la forma giuridica.14

2 Il Cantone garantisce le cure sanitarie ambulatoriali e stazionarie.15

3 ...16

4 La legge disciplina la vigilanza.17

14 Accettato nella Landsgemeinde del 3 mag. 2009, in vigore dal 3 mag. 2009. Garanzia dell’AF dell’8 giu. 2010 (FF 2010 3839 art. 1 n. 1 1905).

15 Accettato nella Landsgemeinde del 5 set. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023. Garanzia dell’AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

16 Abrogato nella Landsgemeinde del 5 set. 2021, con effetto dal 1° gen. 2023. Garanzia dell’AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

17 Accettato nella Landsgemeinde del 6 mag. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085 art. 1 n. 2 1187).

Art. 34

Der Kanton und die Gemeinden sind bestrebt, die Familie als Grundlage des Gemeinwesens zu schützen und zu festigen.

 

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