131.216.1 Costituzione del Cantone di Obvaldo, del 19 maggio 1968

131.216.1 Verfassung des Kantons Obwalden, vom 19. Mai 1968

Art. 97

L’Assemblea patriziale si compone dei patrizi aventi capacità di voto domiciliati nel Comune. Quando si tratta di decidere su questioni non meramente patriziali, possono partecipare alla votazione anche gli altri cittadini attivi del Comune.

Art. 97

Die Bürgergemeindeversammlung besteht aus den in der Gemeinde wohnhaften stimmfähigen Gemeindebürgern. In nicht rein bürgerlichen Angelegenheiten sind auch die übrigen Aktivbürger der Gemeinde stimmberechtigt.

 

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