131.216.1 Costituzione del Cantone di Obvaldo, del 19 maggio 1968

131.216.1 Verfassung des Kantons Obwalden, vom 19. Mai 1968

Art. 96

1 Il Comune patriziale comprende tutte le persone originarie di un dato Comune, indipendentemente dal loro domicilio.

2 Esso sbriga tutti gli affari attribuitigli dalla legislazione.

Art. 96

1 Die Bürgergemeinde umfasst alle in der betreffenden Gemeinde Heimatberechtigten ohne Rücksicht auf den Wohnsitz.

2 Sie regelt alle Angelegenheiten, die ihr durch die Gesetzgebung zugewiesen werden.

 

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