131.216.1 Costituzione del Cantone di Obvaldo, del 19 maggio 1968

131.216.1 Verfassung des Kantons Obwalden, vom 19. Mai 1968

Art. 88

1 Le decisioni dell’Esecutivo comunale e dell’Assemblea comunale possono essere impugnate entro 20 giorni con ricorso al Consiglio di Stato.

2 È fatta salva la via processuale civile ordinaria in caso di violazione di diritti privati.

Art. 88

1 Gegen Beschlüsse von Gemeinderat und Gemeindeversammlung kann binnen 20 Tagen beim Regierungsrat Beschwerde eingereicht werden.

2 Bei Verletzung von Privatrechten ist der ordentliche Zivilprozessweg vorbehalten.

 

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