1 Gegen Beschlüsse von Gemeinderat und Gemeindeversammlung kann binnen 20 Tagen beim Regierungsrat Beschwerde eingereicht werden.
2 Bei Verletzung von Privatrechten ist der ordentliche Zivilprozessweg vorbehalten.
1 Le decisioni dell’Esecutivo comunale e dell’Assemblea comunale possono essere impugnate entro 20 giorni con ricorso al Consiglio di Stato.
2 È fatta salva la via processuale civile ordinaria in caso di violazione di diritti privati.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.