131.216.1 Costituzione del Cantone di Obvaldo, del 19 maggio 1968

131.216.1 Verfassung des Kantons Obwalden, vom 19. Mai 1968

Art. 56

1 Le deliberazioni del Gran Consiglio e delle Assemblee comunali sono pubbliche, come anche le udienze dei tribunali, eccettuata tuttavia la deliberazione della sentenza.

2 La legislazione determina le eccezioni al principio della pubblicità nell’interesse dello Stato o di privati e l’estensione del diritto di visione degli atti.

Art. 56

1 Die Verhandlungen des Kantonsrates und der Gemeindeversammlung sind öffentlich, ebenso die Verhandlungen der Gerichte mit Ausnahme der Urteilsberatung.

2 Die Gesetzgebung bestimmt die im Interesse des Staates oder Privater gebotenen Ausnahmen von der Öffentlichkeit und den Umfang des Rechtes auf Akteneinsicht.

 

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