131.216.1 Costituzione del Cantone di Obvaldo, del 19 maggio 1968

131.216.1 Verfassung des Kantons Obwalden, vom 19. Mai 1968

Art. 38

Il Cantone è titolare delle regalìe del sale, della caccia, della pesca e delle miniere. Rimangono salvi i diritti esistenti dei privati, delle corporazioni comunali e delle cooperative d’alpeggio.

Art. 38

Der Kanton ist Inhaber des Salz‑, Jagd‑, Fischerei- und Bergbauregals. Vorbehalten bleiben die bisherigen Rechte der Privaten, Korporationen und Alpgenossenschaften.

 

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