131.216.1 Costituzione del Cantone di Obvaldo, del 19 maggio 1968

131.216.1 Verfassung des Kantons Obwalden, vom 19. Mai 1968

Art. 37

1 Il Cantone esercita la vigilanza sulle aree boschive e, nei limiti fissati dalla legislazione, ha la sovranità sulle acque e sulle vie di comunicazione.

2 Esso disciplina mediante legge l’utilizzazione delle acque, la correzione dei corsi d’acqua e il settore stradale.

Art. 37

1 Dem Kanton steht die Aufsicht über die Waldungen sowie innerhalb der Schranken der Gesetzgebung die Hoheit über die Gewässer und Verkehrswege zu.

2 Er regelt durch Gesetz Gewässernutzung, Gewässerkorrektionen und Strassenwesen.

 

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