131.216.1 Costituzione del Cantone di Obvaldo, del 19 maggio 1968

131.216.1 Verfassung des Kantons Obwalden, vom 19. Mai 1968

Art. 34

1 Il Cantone e i Comuni promuovono la salute pubblica e l’assistenza agli ammalati.

2 Essi possono gestire o sostenere ospedali e ricoveri.

3 La legge può introdurre assicurazioni obbligatorie contro le malattie.

Art. 34

1 Kanton und Gemeinden fördern die Volksgesundheit und die Krankenfürsorge.

2 Sie können Spitäler und Heime führen oder unterstützen.

3 Obligatorische Krankenversicherungen können durch Gesetz eingeführt werden.

 

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