131.216.1 Costituzione del Cantone di Obvaldo, del 19 maggio 1968

131.216.1 Verfassung des Kantons Obwalden, vom 19. Mai 1968

Art. 108

La capacità di voto e l’elettorato attivo, nonché l’organizzazione, sono disciplinati in uno statuto.

Art. 108

Die Stimm- und Wahlfähigkeit sowie die Organisation werden durch Statut geregelt.

 

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