131.214 Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984

131.214 Verfassung des Kantons Uri, vom 28. Oktober 1984

Art. 64 Tipi di Comuni

1 Nei limiti fissati dalla Costituzione, sono riconosciuti i seguenti tipi di Comuni:

a.
il Comune politico, comprendente tutti i residenti in un Comune;
b.
la parrocchia, comprendente tutti gli appartenenti a una Chiesa nazionale residenti in un Comune;
c.
il Comune patriziale, comprendente tutti i patrizi residenti in un Comune;
d.
il Comune corporativo («Allmendbürgergemeinde»), comprendente tutti i membri di una corporazione comunale residenti in un Comune.

2 Le Chiese nazionali e le corporazioni comunali possono delimitare il territorio delle loro parrocchie o dei loro Comuni corporativi scostandosi dai confini territoriali dei Comuni politici.

Art. 64 Gemeindearten

1 Im Rahmen der Verfassung sind folgende Gemeindearten anerkannt:

a.
die Einwohnergemeinde, die alle in einer Gemeinde ansässigen Personen umfasst;
b.
die Kirchgemeinde, die alle in einer Gemeinde ansässigen Angehörigen einer Landeskirche umfasst;
c.
die Ortsbürgergemeinde, die alle in einer Gemeinde ansässigen Ortsbürger umfasst;
d.
die Korporationsbürgergemeinde (Allmendbürgergemeinde), die alle in einer Gemeinde ansässigen Korporationsbürger umfasst.

2 Die Landeskirchen und die Korporationen können das Hoheitsgebiet ihrer Gemeinden abweichend vom Gebiet der Einwohnergemeinden festlegen.

 

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