Il Cantone, i Comuni e gli altri enti e istituti di diritto pubblico possono rivalersi sui loro organi che abbiano causato il danno violando intenzionalmente o per negligenza grave i loro doveri di servizio.
Der Kanton, die Gemeinden und die übrigen öffentlichrechtlichen Körperschaften und Anstalten können auf ihre Organe zurückgreifen, wenn diese den Schaden durch vorsätzliche oder grobfahrlässige Verletzung der Amtspflicht verschuldet haben.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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