131.214 Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984

131.214 Verfassung des Kantons Uri, vom 28. Oktober 1984

Art. 4 Responsabilità dello Stato

1 Il Cantone, i Comuni e gli altri enti e istituti di diritto pubblico rispondono del danno che i loro organi causano illecitamente a terzi nell’esercizio della loro attività ufficiale.

2 Chiunque subisca illecitamente una grave restrizione della libertà personale o sia arrestato senza colpa alcuna ha diritto al risarcimento del danno e a un’indennità a titolo di riparazione morale.

3 La legislazione può estendere ad altri casi la responsabilità dello Stato.

Art. 4 Staatshaftung

1 Der Kanton, die Gemeinden und die übrigen öffentlichrechtlichen Körperschaften und Anstalten haften für den Schaden, den ihre Organe in der Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit Dritten widerrechtlich verursacht haben.

2 Wer in seiner persönlichen Freiheit widerrechtlich schwer eingeschränkt oder wer schuldlos verhaftet wird, hat Anspruch auf Schadenersatz und Genugtuung.

3 Die Gesetzgebung kann die Haftung des Staates auf weitere Fälle ausdehnen.

 

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