131.214 Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984

131.214 Verfassung des Kantons Uri, vom 28. Oktober 1984

Art. 13 Tutela giurisdizionale

1 Ognuno ha diritto alla tutela giurisdizionale.

2 In qualsivoglia procedimento, le parti hanno il diritto d’essere sentite e d’ottenere una decisione entro un termine ragionevole.

Art. 13 Rechtsschutz

1 Jeder hat Anspruch auf Rechtsschutz.

2 Die Parteien haben in allen Verfahren Anspruch auf rechtliches Gehör und auf einen Entscheid innert angemessener Frist.

 

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