131.213 Costituzione del Cantone di Lucerna, del 17 giugno 2007

131.213 Verfassung des Kantons Luzern, vom 17. Juni 2007

Art. 25 Disposizioni procedurali relative al referendum facoltativo

1 3000 aventi diritto di voto o un quarto dei Comuni possono chiedere la votazione popolare.

2 Il termine per il deposito delle firme è di 60 giorni dalla pubblicazione ufficiale del progetto per cui è chiesta la votazione.

Art. 25 Verfahrensbestimmungen zum fakultativen Referendum

1 3000 Stimmberechtigte oder ein Viertel der Gemeinden können eine Volksabstimmung verlangen.

2 Die Frist zur Einreichung der Unterschriften beträgt 60 Tage seit der amtlichen Veröffentlichung der Vorlage.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.