131.213 Costituzione del Cantone di Lucerna, del 17 giugno 2007

131.213 Verfassung des Kantons Luzern, vom 17. Juni 2007

Art. 19 Procedura elettorale e circondari elettorali

1 Il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema proporzionale.

2 La legge designa almeno cinque circondari elettorali. Dev’essere assicurata una rappresentanza adeguata di tutte le parti del Cantone.

3 I seggi sono ripartiti tra i circondari elettorali proporzionalmente al numero degli abitanti.

4 Il Consiglio di Stato e i deputati al Consiglio degli Stati sono eletti secondo il sistema maggioritario. Per queste elezioni, il Cantone forma un unico circondario.

Art. 19 Wahlverfahren und Wahlkreise

1 Der Kantonsrat wird nach dem Proporzverfahren gewählt.

2 Das Gesetz bestimmt mindestens fünf Wahlkreise. Eine angemessene Vertretung der Kantonsteile ist zu gewährleisten.

3 Die Sitze werden nach der Bevölkerungszahl auf die Wahlkreise verteilt.

4 Der Regierungsrat und die Mitglieder des Ständerates werden nach dem Majorzverfahren gewählt. Dabei bildet der Kanton einen einzigen Wahlkreis.

 

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