131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993

131.212 Verfassung des Kantons Bern, vom 6. Juni 1993

Art. 51

1 Il Cantone prende provvedimenti per un’agricoltura e una silvicoltura efficienti e rispettose dell’ambiente.

2 Esso sostiene le aziende contadine familiari, favorisce la coltivazione diretta e promuove metodi di coltura agricola quanto possibile in sintonia con la natura.

3 Assicura la conservazione dei boschi in quanto aree protettive, produttive e fonti di benessere sociale.

Art. 51

1 Der Kanton trifft Massnahmen für eine leistungsfähige und umweltgerechte Land- und Forstwirtschaft.

2 Er unterstützt bäuerliche Familienbetriebe, begünstigt die Selbstbewirtschaftung und fördert naturnahe Bewirtschaftungsweisen.

3 Er sichert die Erhaltung der Wälder in ihrer Schutz-, Nutz- und Wohlfahrtsfunktion.

 

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