131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 99

1 Le organizzazioni di diritto pubblico o privato che adempiono compiti pubblici nell’ambito di un mandato di prestazioni devono essere dotate di un organo di vigilanza tecnicamente qualificato e indipendente dalla direzione operativa.

2 L’organo di vigilanza controlla periodicamente l’adempimento del mandato sotto il profilo qualitativo e dell’economicità.

Art. 99

1 Organisationen des öffentlichen oder des privaten Rechts, die im Rahmen eines Leistungsauftrages öffentliche Aufgaben erfüllen, müssen ein fachlich ausgewiesenes, von der operativen Führung unabhängiges Aufsichtsorgan haben.

2 Dieses prüft regelmässig die Qualität und die Wirtschaftlichkeit der Auftragserfüllung.

 

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