131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 71

1 Il Consiglio di Stato:

a.
provvede al mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici;
b.
prepara le elezioni e votazioni e ne assicura il corretto svolgimento;
c.
rappresenta il Cantone all’interno e all’esterno;
d.
procede alle elezioni di sua competenza;
e.
esegue le sentenze provviste di forza esecutiva;
f.
riferisce annualmente al Gran Consiglio sulla sua attività;
g.
dà il suo parere sui progetti che la Confederazione pone in consultazione e sulle decisioni ch’essa intende prendere in materia di politica estera, e ne dà comunicazione al Gran Consiglio.

2 Il Consiglio di Stato adempie altresì tutti gli altri compiti menzionati nella presente Costituzione e nella legge, per quanto non siano attribuiti a un’altra autorità.

Art. 71

1 Der Regierungsrat:

a.
wahrt die öffentliche Ordnung und Sicherheit;
b.
bereitet Wahlen und Abstimmungen vor und führt sie durch;
c.
vertritt den Kanton nach innen und aussen;
d.
nimmt die ihm übertragenen Wahlen vor;
e.
vollzieht die vollstreckbaren Urteile;
f.
berichtet dem Kantonsrat jährlich über seine Tätigkeit;
g.
äussert sich zu Vernehmlassungsvorlagen und im Hinblick auf aussenpolitische Entscheide des Bundes und teilt seine Stellungnahmen dem Kantonsrat mit.

2 Er erfüllt alle in Verfassung und Gesetz genannten weiteren Aufgaben, soweit sie nicht einer anderen Behörde zugewiesen sind.

 

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