1 Il Consiglio di Stato dirige l’amministrazione cantonale e, nei limiti della legge, ne stabilisce l’organizzazione.
2 Esso provvede affinché l’operato dell’amministrazione sia conforme alla legge, efficiente, cooperativo, economo e rispettoso degli amministrati.
3 Il Consiglio di Stato vigila sugli altri enti incaricati di compiti pubblici, per quanto la legge non attribuisca questa competenza al Gran Consiglio.
1 Der Regierungsrat leitet die kantonale Verwaltung und bestimmt im Rahmen des Gesetzes ihre Organisation.
2 Er sorgt dafür, dass die Verwaltung rechtmässig, effizient, kooperativ, sparsam und bürgerfreundlich handelt.
3 Er beaufsichtigt die weiteren Träger öffentlicher Aufgaben, soweit nach Gesetz nicht der Kantonsrat zuständig ist.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.