131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 63

1 I membri del Consiglio di Stato non possono esercitare altre attività rimunerate.

2 Sono eccettuati i mandati di rappresentanza del Cantone in organizzazioni di diritto pubblico o privato, se autorizzati dal Gran Consiglio.

3 La deputazione del Cantone nell’Assemblea federale non può comprendere più di due membri del Consiglio di Stato.

Art. 63

1 Die Mitglieder des Regierungsrates dürfen keine andere bezahlte Tätigkeit ausüben.

2 Ausgenommen ist die vom Kantonsrat bewilligte Vertretung des Kantons in Organisationen des öffentlichen und privaten Rechts.

3 Der Bundesversammlung dürfen höchstens zwei Mitglieder des Regierungsrates angehören.

 

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