1 I membri del Consiglio di Stato non possono esercitare altre attività rimunerate.
2 Sono eccettuati i mandati di rappresentanza del Cantone in organizzazioni di diritto pubblico o privato, se autorizzati dal Gran Consiglio.
3 La deputazione del Cantone nell’Assemblea federale non può comprendere più di due membri del Consiglio di Stato.
1 Die Mitglieder des Regierungsrates dürfen keine andere bezahlte Tätigkeit ausüben.
2 Ausgenommen ist die vom Kantonsrat bewilligte Vertretung des Kantons in Organisationen des öffentlichen und privaten Rechts.
3 Der Bundesversammlung dürfen höchstens zwei Mitglieder des Regierungsrates angehören.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.