131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 62

1 I membri del Consiglio di Stato sono eletti dal Popolo contemporaneamente a quelli del Gran Consiglio.

2 L’elezione si svolge secondo il sistema maggioritario.

3 Il territorio cantonale funge da circondario elettorale.

Art. 62

1 Die Mitglieder des Regierungsrates werden gleichzeitig mit dem Kantonsrat vom Volk gewählt.

2 Die Wahl erfolgt nach dem Mehrheitswahlverfahren.

3 Wahlkreis ist der ganze Kanton.

 

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