131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 46

1 Il Cantone, i Comuni e le organizzazioni di diritto pubblico rispondono a titolo di responsabilità oggettiva per i danni che autorità o persone alle loro dipendenze causano agendo illecitamente o per indebita omissione nell’esercizio delle loro funzioni.

2 I privati che adempiono compiti pubblici rispondono a titolo di responsabilità oggettiva per i danni che causano agendo illecitamente o per indebita omissione nell’adempimento del loro mandato. Il servizio che ha loro affidato il mandato risponde in subordine.

3 La legge può prevedere una responsabilità equitativa.

Art. 46

1 Der Kanton, die Gemeinden und die Organisationen des öffentlichen Rechts haften kausal für den Schaden, den Behörden oder Personen in ihrem Dienst durch rechtswidrige amtliche Tätigkeit oder Unterlassung verursacht haben.

2 Private, die öffentliche Aufgaben erfüllen, haften kausal für den Schaden, den sie dabei durch rechtswidrige Tätigkeit oder Unterlassung verursachen. Die auftraggebende Stelle haftet subsidiär.

3 Das Gesetz kann eine Haftung aus Billigkeit vorsehen.

 

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