131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 45

Il Cantone e i Comuni creano condizioni quadro che consentano alle autorità di organizzarsi in modo che il loro lavoro possa essere svolto a titolo accessorio.

Art. 45

Kanton und Gemeinden schaffen günstige Rahmenbedingungen für die nebenamtliche Tätigkeit in Behörden.

 

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