131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 24

Possono presentare un’iniziativa:

a.
6000 aventi diritto di voto (iniziativa popolare);
b.
una o più autorità (iniziativa delle autorità);
c.
un singolo avente diritto di voto (iniziativa individuale).

Art. 24

Eine Initiative können einreichen:

a.
6000 Stimmberechtigte (Volksinitiative);
b.
eine oder mehrere Behörden (Behördeninitiative);
c.
eine einzelne stimmberechtigte Person (Einzelinitiative).
 

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