131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 117

1 Le scuole private che adempiono gli stessi compiti della scuola pubblica dell’obbligo sottostanno all’autorizzazione e alla vigilanza dello Stato.

2 Il Cantone può sostenere le scuole private che forniscono prestazioni d’interesse pubblico.

Art. 118

Der Kanton sorgt für eine qualitativ hoch stehende Lehre und Forschung an Universität und anderen Hochschulen.

 

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