131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 116

1 Il Cantone e i Comuni gestiscono scuole pubbliche che dispensino un insegnamento di qualità.

2 Le scuole pubbliche rispettano i valori fondamentali dello Stato democratico. Sono aconfessionali e apolitiche.

Art. 117

1 Privatschulen, welche die gleichen Aufgaben wie die öffentliche Volksschule erfüllen, sind bewilligungspflichtig und unterstehen staatlicher Aufsicht.

2 Der Kanton kann Privatschulen unterstützen, deren Leistungen von öffentlichem Interesse sind.

 

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