131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 11

1 Tutti sono uguali dinanzi alla legge.

2 Nessuno dev’essere discriminato, segnatamente a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, di caratteristiche genetiche, della lingua, dell’orientamento sessuale, della posizione sociale, del modo di vita, delle sue convinzioni religiose, filosofiche o politiche ovvero a causa di disabilità fisica, mentale o psichica.

3 Uomo e donna hanno uguali diritti. Hanno pari diritto di accedere all’istruzione e alla funzione pubblica, nonché il diritto di fruire della stessa formazione e di ricevere un salario uguale per un lavoro di uguale valore. Il Cantone e i Comuni promuovono l’effettiva parità dei sessi in tutti i settori della vita.

4 I disabili hanno diritto di accedere agli edifici pubblici, agli impianti pubblici, alle installazioni pubbliche e alle relative prestazioni. Le misure occorrenti a tal fine devono essere ragionevolmente esigibili sotto il profilo economico.

5 Per concretare il principio dell’uguaglianza possono essere prese misure promozionali a favore delle persone sfavorite.

Art. 11

1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

2 Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, genetischer Merkmale, der Sprache, der sexuellen Orientierung, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.

3 Mann und Frau sind gleichberechtigt. Sie haben Anspruch auf gleichen Zugang zu Bildungseinrichtungen und Ämtern, auf gleiche Ausbildung sowie auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Kanton und Gemeinden fördern die tatsächliche Gleichstellung von Frau und Mann in allen Lebensbereichen.

4 Menschen mit Behinderungen haben Anspruch auf Zugang zu öffentlichen Bauten, Anlagen, Einrichtungen und Leistungen. Entsprechende Massnahmen müssen wirtschaftlich zumutbar sein.

5 Um die tatsächliche Gleichstellung zu erreichen, sind Fördermassnahmen zu Gunsten von Benachteiligten zulässig.

 

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