1 I diritti dell’uomo e i diritti fondamentali sono garantiti conformemente alla Costituzione federale2, agli accordi internazionali vincolanti per la Svizzera e alla presente Costituzione.
2 Le disposizioni della Costituzione federale concernenti l’attuazione e la limitazione dei diritti fondamentali si applicano anche ai diritti fondamentali sanciti dal diritto cantonale.
1 Die Menschenrechte und Grundrechte sind gemäss der Bundesverfassung2, den für die Schweiz verbindlichen internationalen Abkommen und der Kantonsverfassung gewährleistet.
2 Die Bestimmungen der Bundesverfassung über die Verwirklichung und die Einschränkung der Grundrechte gelten auch für die Grundrechte des kantonalen Rechts.
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