121.3 Ordinanza del 16 agosto 2017 concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn)

121.3 Verordnung vom 16. August 2017 über die Aufsicht über die nachrichtendienstlichen Tätigkeiten (VAND)

Art. 9 Obbligo di comunicazione a carico dei servizi controllati

1 Il Servizio della attività informative della Confederazione (SIC) e il Servizio informazioni dell’esercito (SIEs) comunicano all’ACI ogni nuovo mandato di esplorazione radio e di esplorazione dei segnali via cavo. Nel contempo, trasmettono l’elenco aggiornato e completo di tutte le chiavi di ricerca, comunicano tutte le modifiche di tale elenco e informano sulla conclusione del mandato.

2 L’esplorazione radio e l’esplorazione dei segnali via cavo inizia indipendentemente dall’avvio del controllo da parte dell’ACI.

Art. 9 Meldepflicht der kontrollierten Stellen

1 Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) und der Nachrichtendienst der Armee (NDA) melden der UKI jeden neuen Funk- und Kabelaufklärungsauftrag. Sie übermitteln gleichzeitig die aktuelle und vollständige Liste aller Suchbegriffe, teilen sämtliche Änderungen dieser Liste mit und informieren über die Beendigung des Auftrags.

2 Die Funk- und Kabelaufklärung beginnt unabhängig von der Aufnahme der Prüfung durch die UKI.

 

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