120.72 Ordinanza del 24 giugno 2020 sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale (OPCF)

120.72 Verordnung vom 24. Juni 2020 über den Schutz von Personen und Gebäuden in Bundesverantwortung (VSB)

Art. 4 Coordinamento con le autorità cantonali di polizia

Fedpol e gli incaricati della sicurezza coordinano preventivamente le loro attività con le competenti autorità cantonali di polizia, se vi è un’interferenza con l’adempimento dei compiti da parte di queste ultime.

Art. 4 Koordination mit den kantonalen Polizeibehörden

Fedpol und die Sicherheitsbeauftragten koordinieren ihre Tätigkeit vorgängig mit den zuständigen kantonalen Polizeibehörden, sofern die Aufgabenerfüllung dieser Behörden berührt wird.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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