120.72 Ordinanza del 24 giugno 2020 sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale (OPCF)

120.72 Verordnung vom 24. Juni 2020 über den Schutz von Personen und Gebäuden in Bundesverantwortung (VSB)

Art. 28 Rappresentanze diplomatiche e organizzazioni internazionali

Fedpol può fornire consulenza alle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché alle organizzazioni internazionali in Svizzera per quanto riguarda la minaccia a cui sono esposti i rispettivi edifici e le eventuali misure di protezione.

Art. 28 Diplomatische Vertretungen und internationale Organisationen

Fedpol kann diplomatische und konsularische Vertretungen sowie internationale Organisationen im Inland bezüglich der Gefährdung ihrer Gebäude und allfälliger Gebäudeschutzmassnahmen beraten.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.