120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

120.4 Verordnung vom 4. März 2011 über die Personensicherheitsprüfungen (PSPV)

Art. 15 Moduli relativi ai controlli di sicurezza

1 L’autorità richiedente trasmette mediante il SIBAD i moduli relativi ai controlli di sicurezza all’autorità di controllo competente e incarica quest’ultima dell’esecuzione del controllo di sicurezza. Le autorità non collegate al SIBAD possono trasmettere, in forma cartacea, gli originali dei moduli relativi ai controlli di sicurezza all’autorità di controllo competente.

2 Se l’autorità richiedente ha motivo di ritenere che sussiste già un rischio per la sicurezza o è a conoscenza di un procedimento penale contro la persona interessata, essa ne informa per scritto l’autorità di controllo competente.

3 Le autorità di controllo possono richiedere gli originali dei moduli relativi ai controlli di sicurezza ed eseguire pertinenti verifiche.

4 Gli originali dei moduli relativi ai controlli di sicurezza sono conservati dall’autorità richiedente.

Art. 15 Prüfformulare

1 Die ersuchende Stelle übermittelt die Prüfformulare mittels SIBAD an die zuständige Prüfbehörde und beauftragt diese mit der Durchführung der Personensicherheitsprüfung. Nicht an SIBAD angeschlossene Stellen können die Originale der Prüfformulare der zuständigen Prüfbehörde in Papierform übermitteln.

2 Hat die ersuchende Stelle Grund anzunehmen, dass bereits ein Sicherheitsrisiko besteht, oder hat sie Kenntnis von einem Strafverfahren gegen die zu prüfende Person, so meldet sie dies schriftlich der zuständigen Prüfbehörde.

3 Die Prüfbehörden können die Originale der Prüfformulare anfordern sowie entsprechende Kontrollen durchführen.

4 Die Originale der Prüfformulare bewahrt die ersuchende Stelle auf.

 

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