0.975.1 Convenzione dell'11 ottobre 1985 istitutiva dell'Agenzia multilaterale per la garanzia degli investimenti (con All.)

0.975.1 Übereinkommen vom 11. Oktober 1985 zur Schaffung der Multilateralen Investitionsgarantieagentur (mit Beilagen und Anhängen)

Art. 32 Il Consiglio di amministrazione

a)  Il Consiglio di amministrazione sarà responsabile delle attività generali dell’Agenzia e nell’assolvere tale impegno adotterà le misure necessarie o contemplate dalla presente convenzione.

b)  Il Consiglio di amministrazione sarà composto da non meno di dodici amministratori. Il numero degli amministratori potrà essere modificato dal Consiglio dei Governatori in considerazione dei cambiamenti intervenuti nel numero dei membri. Ogni amministratore potrà nominare un sostituto, che avrà piena facoltà di agire in sua vece in caso di sua assenza o di sua incapacità d’intervento. Il Presidente della Banca sarà d’ufficio Presidente del Consiglio di amministrazione, ma non avrà diritto di voto se non in presenza di parità di voti, nel qual caso il suo voto sarà determinante.

c)  Il Consiglio (dei Governatori) stabilirà il mandato degli amministratori. Il primo Consiglio di amministrazione sarà istituito dal Consiglio dei Governatori nel corso della sua riunione inaugurale.

d)  Il Consiglio di amministrazione si riunirà su convocazione del suo Presidente che agirà di propria iniziativa o su richiesta di tre amministratori.

e)  Fintanto che il Consiglio (dei Governatori) non deciderà che l’Agenzia deve disporre di un Consiglio di amministrazione in loco operante su base permanente, gli amministratori ed i loro supplenti riceveranno un compenso solo per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione e per l’assolvimento di altri compiti ufficiali per conto dell’Agenzia. Una volta istituito un Consiglio di amministrazione permanente, gli amministratori ed i loro supplenti saranno remunerati come stabilito dal Consiglio dei Governatori.

Art. 32 Exekutivrat

a)  Der Exekutivrat ist für die Leitung der allgemeinen Geschäftstätigkeit der Agentur verantwortlich und ergreift zu diesem Zweck alle Massnahmen, zu denen dieses Übereinkommen ihn verpflichtet oder berechtigt.

b)  Der Exekutivrat besteht aus mindestens zwölf Direktoren. Der Gouverneursrat kann die Zahl der Direktoren entsprechend einer Veränderung der Mitgliederzahl anpassen. Jeder Direktor ernennt einen Stellvertreter, der bei Abwesenheit oder sonstiger Unfähigkeit zu handeln vollberechtigt für ihn eintritt. Der Präsident der Weltbank ist ex officio Vorsitzender des Exekutivrates. Er hat ausser dem Recht, den Stichentscheid zu fällen, kein Stimmrecht.

c)  Die Amtszeit der Direktoren wird vom Gouverneursrat bestimmt. Der erste Exekutivrat wird an der Gründungsversammlung eingesetzt.

d)  Der Vorsitzende des Exekutivrats beruft diesen von sich aus oder auf Antrag von drei Direktoren ein.

e)  Solange der Gouverneursrat nicht beschliesst, die Agentur benötige einen ständigen Exekutivrat am Hauptsitz der Agentur, erhalten die Direktoren und ihre Stellvertreter nur ihre Kosten für die Teilnahme an Tagungen des Exekutivrats und die Erfüllung anderer amtlicher Aufgaben für die Agentur vergütet. Sobald der Exekutivrat zum ständigen Gremium wird, legt der Gouverneursrat die Bezüge der Direktoren und ihrer Stellvertreter fest.

 

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