0.975.1 Convenzione dell'11 ottobre 1985 istitutiva dell'Agenzia multilaterale per la garanzia degli investimenti (con All.)

0.975.1 Übereinkommen vom 11. Oktober 1985 zur Schaffung der Multilateralen Investitionsgarantieagentur (mit Beilagen und Anhängen)

Art. 15 Approvazione del Paese ospite

L’Agenzia non stipulerà nessun contratto di garanzia prima che il governo ospite abbia autorizzato l’emissione da parte dell’Agenzia del titolo di garanzia contro i rischi rientranti nella copertura assicurativa.

Art. 15 Genehmigung des Empfängerlandes

Vor Abschluss eines Garantievertrags holt die Agentur beim Empfängerland eine Genehmigung für die Garantie der durch die Agentur zu deckenden Risiken ein.

 

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