Gli investimenti saranno garantiti in base al presente Capitolo solo se effettuati nel territorio di un Paese membro in via di sviluppo.
Nach den Bestimmungen dieses Kapitels können nur Investitionen in einem als Entwicklungsland betrachteten Mitgliedstaat garantiert werden.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.