0.974.11 Atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, dell'8 aprile 1979 (con All.)

0.974.11 Satzung der Organisation der Vereinten Nationen vom 8. April 1979 für industrielle Entwicklung (mit Anhängen)

Art. 28 Depositario

1.  Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è il Depositario del presente Atto costitutivo.

2.  Il Depositario avvisa gli Stati interessati e il Direttore generale in merito ad ogni questione concernente il presente Atto costitutivo.

Art. 28 Depositar

1.  Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist Depositar dieser Satzung.

2.  Der Depositar notifiziert den beteiligten Staaten und dem Generaldirektor alle diese Satzung betreffenden Fragen.

 

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