1. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist Depositar dieser Satzung.
2. Der Depositar notifiziert den beteiligten Staaten und dem Generaldirektor alle diese Satzung betreffenden Fragen.
1. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è il Depositario del presente Atto costitutivo.
2. Il Depositario avvisa gli Stati interessati e il Direttore generale in merito ad ogni questione concernente il presente Atto costitutivo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.