1 Le Parti possono convenire per scritto di modificare il presente Accordo. Una modifica apportata ai sensi del presente articolo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della ricezione dell’ultima notifica trasmessa dalle Parti a conferma del completamento delle procedure interne o in un’altra data stabilita dalle Parti.
2 Il Comitato può modificare gli Allegati del presente Accordo ai sensi dell’articolo 17.
1 Die Parteien können schriftlich vereinbaren, dieses Abkommen zu ändern. Eine nach diesem Artikel vorgenommene Änderung tritt am ersten Tag des zweiten Monats in Kraft, der auf die Mitteilung der Parteien folgt, dass sie ihre jeweiligen internen Verfahren abgeschlossen haben, oder zu einem anderen von den Parteien vereinbarten Zeitpunkt.
2 Der Ausschuss kann die Anhänge zu diesem Abkommen gemäss Artikel 17 ändern.
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