L’Ufficio svizzero di compensazione e il Banco Central de la República Argentina prenderanno, di comune intesa, le misure tecniche necessarie all’esecuzione del presente capo.
Die Schweizerische Verrechnungsstelle und der Banco Central de la República Argentina treffen im gegenseitigen Einvernehmen die zur Durchführung dieses Abschnittes nötigen technischen Massnahmen.
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