0.941.347.0 Convenzione del 29 novembre 2021 tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Kazakhstan relativa al riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali impressi sui lavori di metalli preziosi

0.941.347.0 Abkommen vom 29. November 2021 zwischen dem Bundesrat der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Regierung der Republik Kasachstan über die gegenseitige Anerkennung amtlicher Stempel auf Edelmetallwaren

Art. 3

1 I lavori di metalli preziosi che al momento dell’importazione nel territorio di una Parte recano l’impronta del marchio ufficiale dell’altra Parte, l’impronta del marchio di identificazione del fabbricante e l’indicazione del titolo conformemente alla legislazione nazionale delle Parti non sono soggetti a un nuovo controllo o alla marchiatura nella Parte importatrice, sempre che tali lavori soddisfino le disposizioni della presente Convenzione e della legislazione della Parte importatrice.

2 All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, la Parte importatrice presenta i lavori di metalli preziosi alla sua organizzazione autorizzata, che può verificare la presenza dell’impronta del marchio ufficiale dell’altra Parte e l’indicazione del titolo legale conformemente alla legislazione nazionale della Parte importatrice.

Art. 3

1 Edelmetallwaren, die im Zeitpunkt ihrer Einfuhr ins Staatsgebiet einer Partei den Abdruck des amtlichen Stempels der anderen Partei, der Identifikationsmarke des Fabrikanten und der Feingehaltsangabe gemäss der nationalen Gesetzgebung der Parteien aufweisen, unterstehen nicht einer neuerlichen Prüfung oder Stempelung in der einführenden Partei, vorausgesetzt diese Edelmetallwaren entsprechen diesem Abkommen und der Gesetzgebung der einführenden Partei.

2 Bei der Zollabfertigung legt die einführende Partei die Edelmetallwaren ihrer befugten Organisation vor, die den Abdruck des amtlichen Stempels der anderen Partei und der gesetzlichen Feingehaltsangabe gemäss der nationalen Gesetzgebung der einführenden Partei überprüfen kann.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.