0.935.21 Statuti del 27 settembre 1970 dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT) (con All.)

0.935.21 Statuten vom 27. September 1970 der Weltorganisation für Tourismus (WTO) (mit Anhang)

Art. 15

Il mandato dei membri eletti dal Consiglio è di quattro anni, eccettuato quello della metà dei membri del primo Consiglio, designati per sorteggio, il quale è di due anni. Si procederà ogni due anni all’elezione della metà dei membri del Consiglio.

Art. 15

Die Amtszeit der gewählten Mitglieder beträgt vier Jahre. Das gilt aber nicht für die Hälfte der Mitglieder des ersten Rates, die durch das Los bestimmt werden; ihre Amtszeit beträgt zwei Jahre. Die Wahl der Ratsmitglieder findet alle zwei Jahre statt.

 

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