0.910.5 Statuto del 16 ottobre 1945 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) (con All.)

0.910.5 Satzung der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) vom 16. Oktober 1945 (mit Anhang)

Art. XIX Ritiro degli Stati Membri e dei Membri associati

Dopo quattro anni a contare dal giorno dell’adesione al presente Statuto, qualsiasi Stato Membro può in qualsiasi momento notificare il suo ritiro dall’Organizzazione. Per i Membri associati, la notificazione del ritiro è fatta dallo Stato Membro o dall’autorità responsabile della condotta delle loro relazioni internazionali. Questo ritiro ha effetto un anno dopo il giorno della notificazione al Direttore generale. Lo Stato Membro che ha notificato il proprio ritiro o il Membro associato il cui ritiro è stato notificato rimane debitore del proprio contributo per tutto l’anno civile durante il quale ha effetto il ritiro.

Art. XIX Austritt

Jeder Mitgliedstaat kann nach Ablauf von vier Jahren, vom Zeitpunkt seiner Annahme dieser Verfassung an gerechnet, jederzeit seinen Austritt aus der Organisation notifizieren. Der Austritt eines assoziierten Mitglieds wird von dem für seine internationalen Beziehungen verantwortlichen Mitgliedstaat oder der für diese Beziehungen verantwortlichen Behörde notifiziert. Die Notifizierung wird ein Jahr nach ihrer Übermittlung an den Generaldirektor wirksam. Ein Mitgliedstaat, der seinen Austritt notifiziert hat, oder ein assoziiertes Mitglied, in dessen Namen der Austritt notifiziert worden ist, schuldet der Organisation seinen Beitrag für das volle Kalenderjahr, in dem der Austritt wirksam wird.

 

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